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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno

(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 4
Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione
1. Il Comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, ovvero stabiliti dalla Giunta regionale, si avvale dei servizi dell'Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda.
2. L'accertamento è effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale competente, per il tramite di una apposita commissione di esperti anche esterni, nominata dal Direttore generale, composta in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale e presieduta dal responsabile del Dipartimento.
3. Il responsabile del Dipartimento di prevenzione attiva di volta in volta, nell'ambito della suddetta Commissione, un gruppo ispettivo correlato e commisurato alla tipologia ed alle dimensioni della struttura o dell'attività per la quale è stata richiesta l'autorizzazione. Il gruppo ispettivo può essere integrato da uno o più esperti, esterni alla Commissione, nei processi produttivi specifici della struttura sanitaria oggetto di accertamento.
4. In base ai risultati dell'ispezione la Commissione formula il proprio parere, che viene trasmesso al Comune competente dal responsabile del Dipartimento di prevenzione. Il Comune, preso atto del parere della Commissione, entro i successivi 30 giorni, rilascia l'autorizzazione ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine il Comune dispone un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è definitivo.
5. L'autorizzazione deve indicare la tipologia e l'ubicazione della struttura cui si riferisce, nonchè, nel caso di struttura privata la sua denominazione ed il nominativo del titolare.

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