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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno

(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 7
Adeguamento dei requisiti minimi
1. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti comunali in particolare in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, le strutture sanitarie pubbliche in esercizio e quelle private già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai requisiti minimi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, entro i seguenti termini, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:
a) un anno per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici;
b) tre anni per quanto riguarda i requisiti relativi alle dotazioni tecnologiche;
c) cinque anni relativamente ai requisiti strutturali ed impiantistici.
2. Gli stessi termini si applicano a decorrere dalla adozione degli eventuali provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dai provvedimenti richiamati al comma 2, i legali rappresentanti delle strutture di cui al comma 1 devono inviare al Comune competente apposita autocertificazione che documenti la situazione delle rispettive strutture in relazione ai requisiti minimi, nonchè il programma degli adeguamenti necessari. Il Comune, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4, valuta l'idoneità del programma presentato e, con atto motivato, prescrive i tempi specifici dell'adeguamento per ciascuna struttura, nel limite massimo indicato dal comma 1 per ciascuna categoria di requisiti, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
4. Per verificare l'avvenuto adeguamento il Comune attiva, a partire dal sessantesimo giorno precedente alla scadenza dei termini prescritti, la procedura di accertamento di cui all'art. 4, a conclusione della quale riconferma o rilascia l'autorizzazione.
5. Nelle more della riconferma dell'autorizzazione ai sensi del comma 3, nei confronti delle strutture sanitarie private, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia di requisiti minimi di funzionamento.

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