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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno

(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 9
Procedura per l'accreditamento
1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'Agenzia le domande pervenute e la relativa documentazione ovvero, nel caso di cui al comma 3 dell'art. 8, l'elenco delle strutture pubbliche da sottoporre a verifica.
2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia.
3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura.
4. L'Assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base della proposta del Direttore generale competente in materia di sanità, e valutato il parere eventualmente espresso dalla Conferenza dei Sindaci, concede o nega l'accreditamento con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento.
5. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ed entro il quale l'Agenzia sanitaria provvede ad una nuova verifica secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

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