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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997

(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

L.R. 19 febbraio 2008 n. 4

Art. 10

(modificato comma 1, sostituito comma 3 e modificati commi 5 e 6 da art. 24 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4)

Verifica dell'accreditamento
1. L'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale.
2. L'Agenzia sanitaria regionale trasmette al Direttore generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art. 9.
3. Al rinnovo dell'accreditamento provvede il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato.
4. Nel corso del triennio di validità dell'accreditamento la Regione può verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale, la quale provvede con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 9.
5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza, il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato revoca, previa diffida, l'accreditamento.
6. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato può revocare, altresì, l'accreditamento a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale.
7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno come modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno.

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