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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997

(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Art. 11
Elenco dei soggetti accreditati
1. La Regione pubblica annualmente sul proprio Bollettino ufficiale l'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili.
2. La Regione e le Aziende unità sanitarie locali individuano, secondo la rispettiva competenza, i soggetti accreditati con i quali instaurare i rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, tenuto conto dei piani annuali preventivi, nell'ambito dei livelli di spesa contestualmente definiti e con riferimento agli indirizzi regionali di cui all'art. 2 della presente legge.
3. Ciascuna Azienda unità sanitaria locale pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale.

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