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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 41

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE "GIOVANNI XXIII"

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 160 del 29 dicembre 1998

Art. 2
Concessione del contributo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla fondazione in un'unica soluzione, il contributo straordinario di cui all'art. 1 che è quantificato in un importo massimo di Lire 4 miliardi.
2. La fondazione è tenuta a presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della erogazione del contributo straordinario una relazione contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale stesso, compresa la documentazione analitica delle spese sostenute.
3. La relazione sarà ripetuta qualora l'attività finanziata non si concluda entro i termini del secondo comma.

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