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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 41

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE "GIOVANNI XXIII"

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 160 del 29 dicembre 1998

Art. 4
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio e secondo le disponibilità dei fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 85600 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" di cui all'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di bilancio per l'esercizio 1998 e pluriennale 1998/2000.

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