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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 2
Individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana
1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuità spaziale, da assoggettare a riqualificazione e definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualità ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare. La delibera contiene altresì una prima indicazione in merito alle risorse finanziarie comunali da impegnare per la riqualificazione prevista anche su più annualità, nonchè l'eventuale specificazione degli interventi per i quali viene richiesto il finanziamento regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
2. Qualora le scelte in merito agli ambiti da riqualificare, ai temi di azione ed agli obiettivi che si intendono realizzare sono tali da prefigurare che il programma di riqualificazione urbana comporterà variante al piano regolatore generale, la delibera di cui al comma 1 è assunta previo parere della Giunta Provinciale. Il parere è rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, trascorso il quale il Consiglio comunale può assumere il provvedimento.
3. Nella definizione dei contenuti di cui al comma 1 la delibera comunale analizza, in particolare, i seguenti elementi:
a) l'ampiezza, la consistenza e le cause del degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale;
b) le opportunità di riuso di aree produttive e di servizio dismesse, di caserme, aree militari, carceri, colonie, e di immobili dismessi o in fase di dismissione a seguito della riorganizzazione del sistema sanitario, ferroviario e scolastico;
c) il ruolo strategico degli interventi prospettati rispetto al contesto urbano ed alla loro capacità di innovare e migliorare la qualità urbana, con riguardo all'impatto sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi previsti comporta, specificando le prestazioni di massima attese;
d) la fattibilità dell'intervento di riqualificazione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili.
4. L'attività di cui al presente articolo è svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale. La deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali.

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