Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 6
Società per la trasformazione urbana
1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati dal Comune, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a società che hanno come oggetto la trasformazione di aree urbane.
2. Le Amministrazioni comunali possono avvalersi della società di cui al comma 1, per l'espletamento del concorso pubblico e per lo svolgimento delle procedure negoziali, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nonchè per la elaborazione del programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4.
3. La società di cui al comma 1, qualora non esplichi i compiti previsti dal comma 2, può partecipare alla realizzazione degli interventi di riqualificazione, secondo le modalità previste dall'art. 3.
4. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle società di cui al comma 1 è disposta con legge, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto. Il Consiglio regionale stabilisce l'ammontare della quota di capitale sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.

Espandi Indice