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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 7
Azioni regionali a sostegno della riqualificazione urbana
1. La Regione, nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dagli atti di assegnazione, coordina la programmazione ed erogazione dei fondi nazionali stanziati a qualsiasi titolo e destinati agli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli appositi fondi regionali annualmente determinati dalla legge di bilancio nonchè degli eventuali finanziamenti dell'Unione europea, al fine di destinarli prioritariamente alla promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione urbana. Inoltre finalizza prioritariamente alla riqualificazione risorse degli istituti autonomi per le case popolari, ivi compresi i proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle finalità dell'Edilizia Residenziale Pubblica.
2. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali comunque dirette ad incidere sulle condizioni di abbandono o di degrado delle aree urbanizzate.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati ovvero a conferire incarichi professionali, per lo svolgimento di attività funzionali alla promozione e allo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana e volte a fornire ai Comuni informazione, consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione degli stessi.

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