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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 8
Criteri e modalità di assegnazione dei contributi
1. In conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui all'art. 3, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, e l'elaborazione del programma di riqualificazione urbana;
b) la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi comprese la progettazione e la direzione lavori degli stessi.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi o in conto interessi o in conto capitale, nella misura e con le modalità stabilite con appositi atti amministrativi.
4. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 che possono essere ammessi a contributo regionale sono riconducibili, in via indicativa, alle seguenti tipologie:
a) acquisizione di immobili, di proprietà pubblica o privata, da destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature pubbliche di interesse generale, ad altre finalità di interesse pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;
b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche di interesse generale;
c) realizzazione di reti telematiche e di opere di ammodernamento tecnologico;
d) realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;
e) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;
f) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non residenziali;
g) attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.
5. Per accedere ai contributi regionali il Comune trasmette alla Giunta regionale la delibera di cui all'art. 2, con l'indicazione degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il finanziamento. La Giunta regionale, valutata la congruità della delibera con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente legge, definisce, nei limiti del finanziamento autorizzato dal bilancio regionale, i contributi che la Regione si impegna a concedere e invita il Comune alla sottoscrizione di un protocollo di intesa.
6. Per la selezione degli interventi ammessi a finanziamento la Giunta regionale si avvale di un nucleo di valutazione, composto da non più di sette dipendenti regionali.
7. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 5. I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati con le modalità previste dall'accordo di programma di cui all'art. 9.

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