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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 9
Accordo di programma per gli interventi finanziati
1. Per approvare il programma di riqualificazione urbana e definire le modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma con la Regione e gli altri Enti pubblici interessati, nonchè con i soggetti privati che partecipano all'attuazione degli interventi.
2. L'accordo ha per oggetto:
a) il programma di riqualificazione urbana, elaborato a norma dell'art. 4;
b) gli obblighi assunti da ciascun partecipante;
c) le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;
d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti;
e) idonee garanzie per l'esecuzione degli interventi e le sanzioni per eventuali inadempimenti;
f) i casi di recesso di uno o più dei partecipanti e le relative condizioni;
g) il termine per l'inizio dei lavori, trascorso il quale la Regione provvede alla revoca del proprio finanziamento.
3. Qualora il programma di riqualificazione urbana comporti variante agli strumenti urbanistici, trova applicazione il procedimento previsto dall'art. 14 della L.R. n. 6/1995.
4. All'accordo in variante partecipa anche la Provincia, nei casi in cui le competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici generali siano già state trasferite alla stessa. In tale ipotesi l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Provincia.

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