Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 7
Sanzioni amministrative
1. I produttori sementieri ed i coltivatori- moltiplicatori in proprio che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione, sono puniti con la sanzione amministrativa da L.250.000 a L. 1.500.000; decorso tale termine il programma e il consuntivo s'intendono non presentati.
2. I produttori sementieri ed i coltivatori- moltiplicatori in proprio che non presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000.
3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti, di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa da L.500.000 a L. 3.000.000, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.
4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.
5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono in troitate nel bilancio della Regione Emilia - Romagna, mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente interessato.

Espandi Indice