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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Art. 12
Trasferimento del personale
1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 7 del DLgs n. 469/97 Sito esterno è trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite sulla base della presente legge.
2. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce d'intesa con le Province le quote di personale statale da assegnare alle medesime. Le Province, previa intesa sui criteri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definiscono le assegnazioni del personale da trasferire alle medesime da parte dello Stato. La Regione può assegnare all'Agenzia Emilia- Romagna Lavoro personale ad essa trasferito dallo Stato.
3. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del DLgs n. 469/97 Sito esterno.
4. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del DLgs n. 469/97 Sito esterno, fino alla scadenza del relativo contratto, può essere assegnato all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e può prestare la propria attività presso le Province sulla base degli accordi di cui al comma 2.

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