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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Art. 13
Norma transitoria e prima applicazione
1. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione provvede a costituire la Commissione regionale tripartita ed il Comitato interistituzionale di coordinamento.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 6 ed il Comitato di cui all'art. 7, provvede a definire, entro due mesi dagli adempimenti di cui al comma 1, i criteri per l'individuazione dei bacini territoriali dei centri per l'impiego.
3. Entro due mesi dalla definizione dei criteri di cui al comma 2 le Province, nel rispetto dei criteri medesimi, costituiscono i Centri per l'impiego di propria competenza.
4. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione provvede alla nomina del Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro ed all'adozione dei provvedimenti necessari all'operatività della medesima.
5. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Regione provvede altresì all'adozione dei provvedimenti relativi ad ogni altro obbligo in essa previsto ed in particolare degli atti di cui all'art. 3.
6. L'esercizio delle funzioni conferite dal DLgs n. 469/97 Sito esterno decorre dalla data di costituzione dei centri per l'impiego successivamente al trasferimento dei beni e delle risorse previsto dall'art. 7 del decreto legislativo stesso.

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