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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Art. 7
Comitato di coordinamento interistituzionale
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e dell'istruzione a scala regionale e locale è istituito un Comitato di coordinamento interistituzionale composto da:
a) l'Assessore regionale competente, che lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero un Assessore o un consigliere da questi delegato;
c) tre componenti designati dalla Confederazione delle autonomie locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41 in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità montane, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.
2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale è nominato dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, e dura in carica tre anni.
3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, nonchè sui conseguenti atti applicativi.
4. Il Comitato può formulare proposte relativamente allo sviluppo dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative e su progetti specifici rivolti all'incremento dell'occupazione. Esercita altresì funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e degli altri Enti cui sono attribuite le funzioni oggetto della presente legge. A tale fine il Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione.
5. Il funzionamento del Comitato è definito con apposito regolamento approvato dal Comitato stesso.

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