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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Art. 8
Centri per l'impiego
1. Sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione di cui all'art. 3 le Provincie istituiscono proprie strutture denominate Centri per l'impiego. L'istituzione dei Centri per l'impiego i cui bacini siano interprovinciali avviene sulla base di convenzioni fra le Province territorialmente competenti e d'intesa con la Regione.
2. Attraverso tali strutture le Province erogano:
a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del DLgs n. 469 del 1997 Sito esterno in materia di collocamento;
b) servizi di informazione, di consulenza individuale anche orientativa per l'autoimpiego e lo sviluppo di nuovi lavori, nonchè informazioni su incentivi e agevolazioni alle imprese e sulle opportunità formative finalizzate alla qualificazione della domanda e dell'offerta di lavoro, anche in relazione alle esigenze espresse dalle imprese;
c) i servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DLgs n. 469/97 Sito esterno.
3. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri per l'impiego per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego. Tale preselezione si svolge con le medesime modalità utilizzate per la preselezione a favore delle imprese private.
4. La Giunta regionale definisce gli standard qualitativi dei servizi sulla base degli atti di programmazione di cui all'art. 3.
5. Il monitoraggio dei servizi di cui al comma 2 è effettuato dall'Agenzia regionale per il lavoro sulla base della lettera d) del comma 1, dell'art. 4 del DLgs n. 469/1997 Sito esterno.

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