Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La Regione, in attuazione del Decreto Legislativo del 23 Dicembre 1997, n. 469 Sito esterno " Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno ", promuove e coordina iniziative con l'obiettivo di:
a) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini e lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
b) ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale di fatto limitativi delle pari opportunità dei cittadini nell'inserimento nel mondo del lavoro;
c) realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro, delle politiche formative e dell'istruzione nonchè degli strumenti di gestione del mercato del lavoro.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione assicurando la concertazione con le parti sociali, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato nel rispetto delle regole della concorrenza e del mercato, ricercando la razionalizzazione degli interventi e la semplificazione normativa ed amministrativa, in particolare attraverso la realizzazione di:
a) iniziative volte a incrementare l'occupazione;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro;
c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.
Art. 2
Azioni e strumenti
1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 promuove in particolare:
a) interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in particolare di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
b) interventi diretti a realizzare un sistema integrato di orientamento ed a favorire transizioni consapevoli nel lavoro;
c) progetti e strumenti per la preselezione al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro;
d) tirocini e borse lavoro per favorire l'inserimento nel lavoro;
e) progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
f) il sistema informativo lavoro, ai sensi dell'art. 11 del DLgs n. 469/97 Sito esterno;
g) analisi, studi ed il monitoraggio dei servizi regionali per il lavoro.
2. Alla Regione spettano l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività di cui al comma 1. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con la Unione Europea.

Espandi Indice