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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Titolo II
INTERVENTI DELLA REGIONE ED ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI
Art. 3
Indirizzi e piani di attività delle politiche per il lavoro
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in particolare, le modalità di integrazione fra le medesime e tra queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonchè i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal DLgs n. 469/97 Sito esterno, approva il piano annuale delle attività delle politiche per il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare, i tempi, le risorse finanziarie e le modalità di monitoraggio e verifica, nonchè le direttive relative alla realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del DLgs n. 469/97 Sito esterno.
Art. 4
Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
1. Sono attribuite alle Province le funzioni di programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro. In particolare sono attribuite:
a) le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del DLgs n. 469/97 Sito esterno;
b) la realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DLgs n. 469/1997 Sito esterno;
c) le funzioni di competenza della Commissione regionale per l'impiego, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6.
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e della formazione e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono luogo dei programmi poliennali di cui alla lett. b) del comma primo dell'art. 18 della L.R. 24 luglio 1979 n. 19.
3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei programmi provinciali con gli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3.
Art. 5
Vigilanza e potere sostitutivo
1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle Province.
2. In caso di persistente inattività delle Province in relazione alle funzioni di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di coordinamento interistituzionale, invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l'amministrazione della Regione.

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