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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Titolo III
ORGANISMI DI INDIRIZZO E MODALITA' DI CONCERTAZIONE
Art. 6
Commissione regionale tripartita
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale.
2. Sugli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, nonchè sul piano di attività dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro di cui all'art. 11, viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La Commissione esprime in particolare parere in merito ai criteri per l'erogazione, la definizione degli standard qualitativi, il monitoraggio e la valutazione dei servizi per il lavoro. La Commissione può formulare proposte sulle modalità di collaborazione fra soggetti pubblici e privati, sull'integrazione fra politiche del lavoro e della formazione e sull'integrazione con l'istruzione. Tali pareri sono corredati del parere di conformità ai principi della legislazione di parità espresso dal consigliere di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 Sito esterno.
3. Compete alla Commissione formulare proposte per la definizione da parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione territoriale dei Centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 469/1997 Sito esterno.
4. In deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, la Commissione esercita le funzioni di rilievo regionale tra cui le funzioni in materia di mobilità, cassa integrazione, contratti di formazione lavoro, già di competenza della Commissione regionale per l'impiego. La deroga non opera per le funzioni di carattere amministrativo individuate in apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale costituisce condizione di efficacia dell'elenco. Acquisito il parere della Commissione, la Giunta regionale adotta altresì indirizzi relativi all'esercizio da parte delle Province delle funzioni individuate in tale elenco.
5. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che la presiede;
b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parità di cui alla legge n. 125 del 1991 Sito esterno.
6. Per l'esercizio dei propri compiti e funzioni la Commissione istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 9, apposite sottocommissioni garantendo la pariteticità delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del comma 5.
7. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui al comma 5 viene altresì designato un numero di componenti supplenti pari a quello degli effettivi.
8. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, costituisce la Commissione nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute. La Commissione dura in carica tre anni.
9. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa.
Art. 7
Comitato di coordinamento interistituzionale
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e dell'istruzione a scala regionale e locale è istituito un Comitato di coordinamento interistituzionale composto da:
a) l'Assessore regionale competente, che lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero un Assessore o un consigliere da questi delegato;
c) tre componenti designati dalla Confederazione delle autonomie locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41 in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità montane, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.
2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale è nominato dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, e dura in carica tre anni.
3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, nonchè sui conseguenti atti applicativi.
4. Il Comitato può formulare proposte relativamente allo sviluppo dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative e su progetti specifici rivolti all'incremento dell'occupazione. Esercita altresì funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e degli altri Enti cui sono attribuite le funzioni oggetto della presente legge. A tale fine il Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione.
5. Il funzionamento del Comitato è definito con apposito regolamento approvato dal Comitato stesso.

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