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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 25 febbraio 2000 n. 7

Titolo II
INTERVENTI DELLA REGIONE ED ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI
Art. 3
Indirizzi e piani di attività delle politiche per il lavoro
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee d'ntervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonchè i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati edi ntegrati nel rispetto delle modalita previste per la loro approvazione.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal DLgs n. 469/97 Sito esterno, approva il piano annuale delle attività delle politiche per il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare, i tempi, le risorse finanziarie e le modalità di monitoraggio e verifica, nonchè le direttive relative alla realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del DLgs n. 469/97 Sito esterno.
Art. 4
Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
1. Sono attribuite alle Province le funzioni di programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro. In particolare sono attribuite:
a) le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del DLgs n. 469/97 Sito esterno;
b) la realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DLgs n. 469/1997 Sito esterno;
c) le funzioni di competenza della Commissione regionale per l'impiego, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6.
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzionidi cui alla lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali.
3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei programmi provinciali con gli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3.
Art. 5
Vigilanza e potere sostitutivo
1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle Province.
2. In caso di persistente inattività delle Province in relazione alle funzioni di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di coordinamento interistituzionale, invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l'amministrazione della Regione.

Note del Redattore:

Si riporta il comma 2 dell'art. 207 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che dispone testualmente: " 2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale. "

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