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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 11
Sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita l'attività disciplinata dalla presente legge senza il possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.3.000.000 a L.18.000.000.
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate di cui all'art. 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L.6.000.000.
3. I soggetti che non presentano la prescritta dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.250.000 a L.1.500.000.
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 5, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g) e h), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.500.000 a L.3.000.000.
5. La mancata comunicazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.250.000 a L.1.500.000.
6. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di cui al comma 2 dell'art. 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.250.000 a L. 1.500.000.
7. Chiunque eserciti il commercio di vegetali e prodotti vegetali senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.250.000 a L.1.500.000.
8. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale di cui al comma 1 dell'art. 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.1.000.000 a L.6.000.000.
9. Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale in materia.

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