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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 12
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, al fine di limitare i rischi di diffusione di organismi nocivi, la struttura fitosanitaria regionale può disporre la sospensione cautelativa dell'autorizzazione di cui all'art. 2 nei seguenti casi:
a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;
b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni;
c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante.
2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale, l'autorizzazione è sospesa fino a 3 mesi.
3. In casi di particolare gravità o di inadempienza alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale, quest'ultima può disporre la revoca dell'autorizzazione.

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