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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 13
Disposizioni transitorie
1. La struttura fitosanitaria regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge procede alla verifica delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L.R. 28 luglio 1982, n. 34, per accertarne la conformità alle nuove disposizioni ed eventualmente richiedere i relativi adeguamenti.
2. Ai titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 34 del 1982, a seguito di esito positivo della verifica viene rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 2 e sono iscritti d'ufficio nel Registro regionale dei produttori.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 34 del 1982 decade quando il titolare non ha ottemperato alle disposizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale entro i termini prescritti o quando non rientra fra coloro che debbono essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2.
4. Le Amministrazioni competenti a rilasciare l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 34 del 1982 trasmettono alla struttura fitosanitaria regionale le domande di autorizzazione a loro presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali il procedimento non sia concluso. Le domande sono esaminate in base alle disposizioni della presente legge.
5. Il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36, resta in vigore fino alla pubblicazione del regolamento previsto dall'art. 7.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, il requisito di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 8 può essere sostituito dal possesso, alla data di entrata in vigore della legge stessa, della tessera di Ispettore fitosanitario e del Diploma di perito agrario o agrotecnico.

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