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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 2
Autorizzazione regionale
1. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'art. 1 è subordinato al possesso di specifica autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge denominata " struttura fitosanitaria regionale ".
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, escluse le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo;
b) i commercianti di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi;
c) gli importatori da Paesi Terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali, comprese le sementi, di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale;
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi ad eccezione dei produttori che si limitano ad effettuare la commercializzazione al minuto presso la propria azienda;
e) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 Sito esterno, che vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate;
f) i soggetti che commercializzano a qualunque titolo tuberi-seme di patate;
g) i produttori e commercianti di legnami di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale.
4. Ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), f), g) del comma 3 si applica la normativa relativa alla denuncia di inizio attività prevista dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda, deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori di piccoli quantitativi di specie vegetali non sottoposte a lotte obbligatorie destinati a superfici di limitata estensione, secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con specifica deliberazione.
7. Per il rilascio dell'autorizzazione regionale i richiedenti sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale ai sensi della L.R. 23 agosto 1979, n. 26, e successive modifiche.

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