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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 3
Procedure
1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla struttura fitosanitaria regionale che provvede al rilascio della medesima entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA.
3. Qualora dopo la morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa l'attività prosegua, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro 30 giorni dal subentro. L'attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 3, la struttura fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro.
5. La Giunta regionale approva il modello di domanda, stabilisce la documentazione da allegare alla medesima ed individua i requisiti di professionalità necessari per ogni categoria di richiedente.

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