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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 4
Registro regionale dei produttori
1. Presso la struttura fitosanitaria regionale è istituito il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2 o che abbiano denunciato l'inizio dell'attività ai sensi del comma 4 del medesimo art. 2.

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