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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 5
Obblighi del titolare di autorizzazione
1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti iscritti al Registro regionale dei produttori, il titolare di autorizzazione deve:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al commercio nonchè le relative strutture, secondo le modalità tecniche previste dalla struttura fitosanitaria regionale;
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge ed i Passaporti delle piante quando prescritti, secondo le modalità tecniche previste dalla struttura fitosanitaria regionale;
c) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
d) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture seguendo le modalità eventualmente impartite da apposite disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, o di organismi nocivi non conosciuti;
e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
f) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e loro prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;
g) adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale a norma dell'art. 8;
h) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella domanda entro 30 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
i) ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento emanato a norma dell'art. 7.
2. I produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita hanno l'obbligo, ogni anno, di denunciare la propria produzione alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite.
3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dalle lettere b), e), f), g), h) del comma 1.

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