LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998
Art. 6
Commercializzazione diretta del produttore
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti agricoli ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 , per i vegetali e prodotti vegetali disciplinati dalla presente legge, i Comuni verificano che le ditte richiedenti siano iscritte al Registro dei produttori della Regione di appartenenza o che siano in possesso di altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.