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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 6
Commercializzazione diretta del produttore
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti agricoli ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 Sito esterno, per i vegetali e prodotti vegetali disciplinati dalla presente legge, i Comuni verificano che le ditte richiedenti siano iscritte al Registro dei produttori della Regione di appartenenza o che siano in possesso di altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

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