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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 8
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:
a) l'applicazione sul territorio regionale delle normative nazionali e comunitarie in materia fitosanitaria e quant'altro attribuito da normative nazionali al " Servizio fitosanitario regionale ";
b) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
c) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonchè di laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;
d) controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle piante e dei relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla certificazione volontaria;
e) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili, indicando la località di messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza, i tempi e le modalità dei controlli e quant'altro ritenuto utile;
f) prescrivere tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali nonchè dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi nocivi ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia;
g) fornire assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si avvale di personale qualificato che assume la denominazione di " Ispettore fitosanitario ", ai sensi della normativa nazionale in materia.
3. Gli Ispettori fitosanitari sono individuati tra i dipendenti regionali o di altri enti pubblici e debbono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) avere conseguito la specializzazione in Fitopatologia o la laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro- industriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale o altri titoli di studio equipollenti;
b) avere frequentato specifici corsi di formazione professionale.
4. Il Direttore generale competente in materia di agricoltura nomina gli Ispettori fitosanitari e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa nazionale in materia.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la struttura fitosanitaria regionale può avvalersi dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con L.R. 22 maggio 1996, n. 16.

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