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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 9
Funzioni degli Ispettori fitosanitari
1. Gli Ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonchè dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi nocivi in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia fitosanitaria.
2. Gli Ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni connesse al controllo ed alla vigilanza dei vegetali e prodotti vegetali prodotti o circolanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, sono Agenti accertatori ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, e successive modifiche.

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