LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998
Art. 42
Servizi marittimi, lacuali e fluviali
1. I servizi marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale delegati dal D.Lgs 422/1997 riguardano i servizi di cabotaggio e gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente nell'ambito della regione.