Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Titolo I
IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Capo I
FINALITA' E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato e dà attuazione al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Sito esterno, e alle attinenti disposizioni contenute nel Titolo III, capo VII del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno.
2. La Regione Emilia-Romagna orienta la propria attività al metodo della programmazione e della partecipazione, per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione europea;
b) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolva a un ruolo centrale nella regione per lo sviluppo civile, economico e la coesione sociale;
c) incentivare la razionale organizzazione del traffico e della circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalità, della sicurezza e il miglioramento della qualità;
d) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;
e) promuovere e operare per la cultura della mobilità sostenibile e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali.
3. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento ambientale, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia, nonchè con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.
Art. 2
Principi generali e modalità attuative
1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale si ispira ai seguenti principi generali:
a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie;
b) responsabilità, adeguatezza, unicità e autonomia organizzativa delle Amministrazioni;
c) sussidiarietà ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e liberalizzazione che riconosca il ruolo dell'iniziativa privata nella gestione dei servizi;
d) economicità, sicurezza, qualità ambientale, efficienza ed efficacia nella gestione delle reti e dei servizi;
e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e progressiva apertura al mercato dei servizi;
f) concorrenza equa tra i diversi modi di trasporto individuali e collettivi secondo una valutazione che evidenzi le effettive componenti interne ed esterne dei costi di ciascuno e renda possibile la scelta delle soluzioni meno costose per la collettività in termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite apposite politiche tariffarie e dei prezzi.
2. Le modalità attuative della presente legge, in essa non espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale e alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Art. 3
Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale
1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse della Regione Emilia- Romagna non riservati alla competenza statale.
2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola in:
a) rete delle ferrovie di competenza regionale;
b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;
c) reti e servizi autofilotranviari;
d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;
e) impianti e servizi di trasporto a fune;
f) servizi marittimi, lacuali, fluviali e aerei.
Capo II
PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI
Sezione I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE
Art. 4
Partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria
1. La Regione partecipa alla programmazione nazionale dei trasporti in via prioritaria nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni.
2. La Regione partecipa alla programmazione comunitaria dei trasporti in via prioritaria nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.
Art. 5
Piano Regionale Integrato dei Trasporti
1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e il trasporto pubblico regionale e locale con il concorso degli enti locali e tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alla massima integrazione delle scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.
2. Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione secondo le finalità e i principi definiti agli artt. 1 e 2.
3. La Regione, mediante il PRIT:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse regionale e locale;
c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime, aeree, interportuali e autofilotranviarie;
d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale e comunitaria.
4. Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.
5. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 6
Programmazione provinciale e di bacino
1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per ambiti provinciali e per bacini di traffico, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato anche attraverso piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'art. 4 L.R. 6/95 un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità.
2. Ciascun ente individua i bacini funzionali alla programmazione della mobilità nel territorio di propria competenza.
3. La Regione, in concorso con le Province interessate, individua i bacini di traffico necessari per la programmazione della mobilità di interesse interprovinciale.
4. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini di traffico per la programmazione della mobilità intercomunale.
Art. 7
Piani del traffico
1. La Regione provvede all'individuazione e aggiornamento dell'elenco dei comuni tenuti alla predisposizione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) in base all'art. 36 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno " Nuovo Codice della Strada ".
2. Nell'ambito delle azioni di regolazione della mobilità, i PUT definiscono gli specifici interventi volti alla valorizzazione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità pedonale e ciclabile, anche ai fini previsti dall'art. 30.
3. Tali azioni possono essere intraprese anche da Comuni non ricompresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei PUT.
4. La Provincia adotta il piano del traffico della viabilità extraurbana ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 285/1992 Sito esterno.
5. La Provincia, o la città metropolitana ove istituita, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, individua gli ambiti sovracomunali ove promuovere la formazione di piani generali del traffico intercomunale o di area metropolitana. Le intese sopra indicate sono recepite mediante accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
6. L'approvazione dei PUT è subordinata alla preventiva verifica di coerenza con i piani territoriali e di settore da parte della Provincia territorialmente competente la quale deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento del piano adottato. Trascorso il termine di sessanta giorni tale verifica si considera positiva.
7. I PUT e i relativi aggiornamenti, qualora contengano previsioni aventi valore di variante al Piano Regolatore Generale, limitate al caso di cui all'art. 15, comma 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come successivamente modificato, sono adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della medesima L.R. 47/1978. In tali casi la Provincia può formulare osservazioni, di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.
8. Qualora la Provincia non sia dotata del PTB (piano territoriale di bacino) e del piano territoriale di coordinamento o del piano territoriale infraregionale, la verifica dei PUT di cui al comma 7 è effettuata dalla Giunta regionale.
Sezione II
PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 8
Atto di indirizzo generale
1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.
Art. 9
Servizi minimi
1. L'atto di indirizzo contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento ai criteri definiti agli artt. 14 e 16 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno e inoltre:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali;
b) alla salvaguardia ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
c) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;
f) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;
g) ai parametri territoriali e di popolazione;
h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria e dei consumatori;
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della circolazione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ai sensi della L.R. 19 luglio 1997 n. 22, possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali.
Art. 10
Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'art. 8, la Regione perviene all'intesa prevista dall'art. 16 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno, relativa ai servizi minimi, secondo le modalità che verranno previste dalla legge regionale attuativa del D.Lgs 112/1998 Sito esterno.
Sezione III
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 11
Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni
1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed eventualmente con altre regioni quale strumento di attuazione del coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità.
2. Gli accordi individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di erogazione;
e) il periodo di validità.
3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la partecipazione delle Province e dei Comuni, agli accordi, di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno. Alla suddetta Conferenza partecipano anche le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno, e della L.R. 19 luglio 1997, n. 22.
Art. 12
Accordi di programma con gli enti locali
1. La Regione promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico.
2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli enti locali, anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.
3. Gli enti locali possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti interessati al governo e alla gestione della mobilità.
4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di cui all'art. 10, quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
5. Gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 13
Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione assume come principio la separazione tra amministrazione e gestione del trasporto pubblico regionale e locale.
2. La Regione assume inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva 91/440/CEE, da attuare nei modi e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale.
3. L'ente competente affida di norma la gestione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante concessione o altro atto di affidamento. Ove esistano ragioni di opportunità, l'affidamento può essere in esclusiva.
4. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonchè riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.
5. La scelta dei soggetti è effettuata, di norma, attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 158 del 1995 Sito esterno.
Art. 14
Subentro di impresa
1. In caso di subentro di nuova impresa, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 18, comma 2, lettera e) del D.Lgs 422/1997 Sito esterno e nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 13, comma 5.
2. Il soggetto non più affidatario è tenuto al trasferimento dei beni mobili e immobili acquistati con contributi pubblici, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e valutazioni stabilite preventivamente dall'ente medesimo. Per i beni funzionali all'effettuazione dei servizi ferroviari attualmente in gestione a FS, l'individuazione è effettuata secondo quanto previsto dagli accordi di programma di cui all'art. 11.
Art. 15
Variazione, revoca, decadenza
1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di altri a sè nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve preventivamente essere assentita dall'ente affidante.
2. L'ente affidante pronuncia, con atto motivato, la revoca dell'affidamento nei seguenti casi:
a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad intervenuta modificazione degli stessi;
b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze della utenza.
3. L'ente affidante pronuncia la decadenza dell'affidamento, previa contestazione dei fatti che ne sono causa, nei seguenti casi:
a) per il venire meno dei requisiti di idoneità;
b) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dall'ente affidante;
c) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente competente nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio.
4. In caso di revoca, l'ente affidante può riconoscere un indennizzo al gestore.
5. In caso di dichiarazione di decadenza, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del gestore del servizio.
Art. 16
Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l'erogazione di contributi a favore dei gestori.
2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli aspetti economici e operativi, nonchè la quantificazione dei contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, secondo le modalità stabilite dagli artt. 17 e 19 del D.Lgs n. 422/1997 Sito esterno.
3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in riferimento alla durata della programmazione finanziaria della Regione e degli enti locali.
4. E' ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del trasporto pubblico.
5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti negli accordi di programma di cui all'art. 12.
Art. 17
Tutela degli utenti
1. La Regione individua, per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini- utenti, lo strumento operativo della Carta dei Servizi, da adottarsi dalle Aziende ed Imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 in ordine ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici. La carta dei servizi prevede casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare erogazione del servizio.
2. La Giunta regionale definisce gli indicatori della qualità dei servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori.
3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce, con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di incentivazione, i tempi di attuazione, le penalità, le modalità di monitoraggio e di verifica.
Art. 18
Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale
1. In applicazione della presente legge la Regione può istituire un'agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui affidare i seguenti compiti:
a) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, con esclusione dell'aggiudicazione;
b) monitoraggio sui contenuti e sull'attuazione dei contratti di servizio e degli accordi di programma;
c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
d) collaborare con l'Osservatorio regionale per la Sicurezza stradale;
e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie riguardanti i compiti ad essa attribuiti;
f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge e delle disposizioni attuative della stessa.
2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l'organico, nonchè la struttura organizzativa dell'Agenzia.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41.
4. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi.
5. Il direttore dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui al comma 4 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.
Art. 19
Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale
1. Le Province e i Comuni possono costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.
2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali. Essa può essere costituita anche a seguito di scissione dei Consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari.
4. L'agenzia può intervenire negli accordi di programma di cui all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni ad essa attribuite dagli enti locali.
5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c) all'agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena responsabilità degli enti locali l'atto di affidamento, la stipula del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.
Art. 20
Istituto sul trasporto e la logistica
1. La Regione promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e logistica, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni già operanti nel settore. Per la realizzazione dell'istituto la Regione può partecipare ad accordi di programma con Ministero dei Trasporti, Università, enti di ricerca, nonchè altri soggetti.
2. L'istituto realizza e promuove in particolare:
a) lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative alla mobilità dei passeggeri e delle merci e diffusione dei risultati;
b) l'elaborazione di ricerche sui metodi per l'evoluzione ambientalmente ed economicamente sostenibile dei sistemi di mobilità;
c) la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti e della logistica;
d) le modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della mobilità e le procedure per la valutazione dei costi e dei benefici di ogni ipotesi modale ed intermodale di mobilità per favorire il confronto tra diverse soluzioni.
3. Per il funzionamento dell'istituto e le sue attività la Regione può concedere contributi all'istituto medesimo. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi.

Espandi Indice