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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Titolo III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24
Classificazione dei servizi
1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto autofilotranviario si articolano in:
a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a comuni diversi;
b) servizi di bacino o interbacino: servizi con itinerario preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate, interessanti rispettivamente uno o più bacini di traffico anche se l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale;
c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il territorio della Regione e della Repubblica di S. Marino.
2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o più località ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea.
3. In relazione alle finalità e agli utilizzi i servizi di trasporto si distinguono in servizi pubblici di linea e in servizi pubblici non di linea.
4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:
a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata, l'orario e l'itinerario individuato, eventualmente anche in una articolazione variabile, la frequenza e la tariffa predeterminata;
b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti remunerativa del costo effettivo del servizio;
c) di gran turismo, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.
5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi:
a) i servizi in aree montane ai sensi dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno;
b) i servizi di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del D.Lgs 422/1997 Sito esterno;
c) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 Sito esterno;
d) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso, anche se effettuati con una certa frequenza.
Art. 25
Forme d'esercizio
1. I servizi autofilotranviari di linea per trasporto persone sono gestiti nelle forme previste dalle norme comunitarie, statali e regionali.
2. L'ente competente all'istituzione dei servizi autofilotranviari definisce lotti di servizio da affidare in gestione, individuati in relazione a previsioni di economicità, efficienza ed efficacia.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 per la disciplina della fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure concorsuali definite dall'art. 13.
Art. 26
Istituzione dei servizi
1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto, nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonchè delle implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:
a) la durata, comunque non eccedente i nove anni;
b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;
c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.
Capo II
COMPETENZE E DELEGHE
Art. 27
Competenze regionali
1. Nella materia del trasporto autofilotranviario la Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di finanziamento.
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta regionale.
3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio dei servizi dal punto di vista della quantità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
Art. 28
Competenze delle Province e dei Comuni
1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione dal D.Lgs 422/1997 Sito esterno e dalla presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare sono delegate alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai servizi autofilotranviari di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:
a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie;
b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi;
c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi.
3. La titolarità della delega per i servizi autofilotranviari di interbacino è attribuita alla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio, o comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, e viene esercitata d'intesa con gli altri soggetti interessati.
4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni stabilite dalle leggi statali in materia di servizi autofilotranviari che si svolgono integralmente nel loro territorio.
5. Sono delegate ai Comuni e alle Province, in relazione al territorio interessato, le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 753 Sito esterno, e DM 15 marzo 1982 n. 706.
6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le funzioni amministrative di competenza regionale sono delegate alla Provincia nella quale è sita la stazione di partenza, d'intesa con l'altra Provincia interessata.
7. Le funzioni relative alla sicurezza, non mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) del D.Lgs 422/1997 Sito esterno, sono delegate all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in gestione dei servizi.
8. Le Province, i Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori nel rispetto dell'art. 16.
9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento coordinato di servizi autofilotranviari e di servizi complementari per la mobilità, anche ai fini previsti dall'art. 17 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.

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