LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
(modificata rubrica, sostituito comma 1, inserito comma 1 bis da art. 16 L.R. 28 aprile 2003 n. 8, poi aggiunto comma 1 ter. da art. 9 L.R. 13 dicembre 2011 n.20)
Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti
1. La Regione individua per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini-utenti lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. La Carta dei servizi prevede i casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione del servizio.
1 bis. Entro centoventi giorni dall'affidamento del servizio gli enti locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il Comitato degli utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico e in particolare in merito alla Carta dei servizi, di cui al comma 1. Il Comitato è composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli enti stessi o alla società affidataria. L'abbonato può indicare al momento della sottoscrizione la sua volontà. La prima assemblea è convocata dagli enti sopraindicati. Del Comitato fanno inoltre parte a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio.
1 ter. La Regione favorisce la costituzione e agevola il funzionamento del Comitato degli utenti del servizio ferroviario regionale, la cui composizione deve garantire la massima rappresentatività degli utenti e delle loro associazioni. A tal fine la Regione vigila affinché i principi e le regole interne del comitato garantiscano tale rappresentatività. Il comitato ha funzioni consultive e può partecipare su invito della società di cui all'articolo 18, attraverso propri rappresentanti, alle sedute del Comitato di monitoraggio e consultazione di cui all'articolo 18 bis comma 2 specificatamente attinenti alla qualità ed al livello quantitativo dei servizi oggetto del contratto, in merito ai quali esercita, in seno a detto Comitato, le funzioni di verifica consultiva ad esso attribuite.
2. La Giunta regionale definisce gli indicatori della qualità dei servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori.
3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce, con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di incentivazione, i tempi di attuazione, le penalità, le modalità di monitoraggio e di verifica.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alee stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge