LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 29
(modificati commi 1, 2, e 3 da art. 29 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)
Obiettivi degli interventi
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico secondo le finalità definite all'articolo 1.
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la Regione privilegia:
a) quelli individuati dagli strumenti della programmazione regionale;
b) quelli individuati dagli strumenti della programmazione provinciale;
c) quelli individuati dai Comuni nella redazione dei Piani Urbani del Traffico, e dei piani urbani della mobilità con particolare riguardo alla attuazione delle misure volte al miglioramento del trasporto pubblico;
d) quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative finanziate da altri soggetti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 perseguono l'obiettivo di:
a) ridurre la congestione del traffico e favorire la mobilità delle persone e il trasporto delle merci, l'accessibilità alle aree urbane e in particolare ai centri storici, l'interscambio tra i vari modi di trasporto;
b) favorire il risparmio energetico, ridurre i costi economico-sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione degli orari dei servizi e delle altre attività svolte nelle aree urbane;
c) tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e migliorare la vivibilità nelle aree e nei centri urbani;
d) favorire l'uso dei mezzi collettivi da parte di tutti i cittadini, agevolando l'accesso dei portatori di handicap.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alee stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge