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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 32

(aggiunto comma 1 bis) da art. 32 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 ,poi modificati commi 1, 1 bis, 5, 6, 7, 8 e sostituito comma 2 da art. 17 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)

Contributi per i servizi minimi
1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale. A decorrere dall'anno 2014, la Giunta regionale, ferme restando le disponibilità di cui al successivo comma 5, determina il contributo chilometrico per i servizi minimi, comprensivo delle risorse previste per i rinnovi contrattuali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c), tenuto conto dei costi medi per l'esercizio dei servizi stessi nonché delle specificità dei diversi bacini.
1 bis. La Regione, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 e di quanto indicato al comma 1 concorre fino al 65 per cento della copertura dei costi annuali dei servizi minimi previsti per ciascun bacino provinciale dai relativi accordi di programma, di cui all'articolo 12.
2. La Regione, per garantire l'equilibrio economico dei contratti di servizio, attribuisce, con l'eventuale concorso degli altri soggetti interessati, compensazioni adeguate ai soggetti gestori dei servizi di competenza regionale, a fronte degli oneri di servizio richiesti e connessi ai servizi minimi garantiti.
3. La Regione, a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 12, assegna le risorse per i servizi minimi autofilotranviari alle Province, ai Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o alle Agenzie locali secondo le competenze ad esse attribuite. Le risorse assegnate alle Province si riferiscono anche ai servizi dei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.
4. Anche nell'ipotesi di costituzione dell'agenzia locale per la mobilità, le risorse assegnate devono essere commisurate a tutti i costi relativi ai servizi minimi ad eccezione di quelli riferiti alla programmazione, in quanto assicurati in sede di conferimento di delega.
5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennalmente, in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli artt. 8, 9 e 10,... tenuto conto dei vincoli e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli anche informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione e il relativo metodo di costruzione. A indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Enti e le Agenzie locali. La Giunta regionale tenuto conto della coerenza della programmazione di livello locale di cui agli articoli 6 e 7 agli indirizzi e alle direttive definite dal PRIT e agli obiettivi indicati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, individua criteri di premialità o penalità sulla cui base destinare incentivi all'effettiva attuazione della programmazione locale, nonché all'incremento dei servizi minimi di trasporto pubblico.
7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi e delle compensazioni, i tempi e i modi dell'erogazione.
8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei contributi e delle compensazioni.
9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la Giunta regionale è autorizzata a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alee stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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