Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 22

(sostituiti commi 2 e 4 da art. 20 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci, collocati sulla rete stessa a seguito di conferimento alla Regione dallo Stato.
2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali. Gli enti locali a loro volta non possono cedere quote a soggetti diversi. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione determinando le condizioni di funzionalità, sicurezza, affidabilità, nonchè le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/CEE, e in particolare quello della separazione della rete e dei servizi.
4. La società di cui al comma 2 esercita le funzioni di sicurezza proprie della Regione, alle condizioni stabilite nella concessione di cui al comma 3.

Espandi Indice