LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 32
(aggiunto art. 32 bis da art. 33 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)
Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile
1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e bis), esclusivamente con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).
2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le modalità di erogazione.
3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione dei contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione a titolo di acconto di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.
4. Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i vincoli previsti dall'articolo 35.