LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 33
(sostituito da art. 2 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1)
Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico
1. La Regione può concedere agli Enti locali o alle loro Agenzie, costituite ai sensi dell'art. 19, contributi per i servizi di trasporto pubblico finalizzati a:
a) aumentare la quantità di offerta di servizi rispetto a quanto definito negli Accordi di Programma di cui all'art. 12;
b) migliorare qualitativamente l'offerta di servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche.
2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale " .
3. La Giunta regionale stabilisce altresì, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonchè le fattispecie e le modalità di revoca.