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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 34

(modificata lett. c) comma 6 da art. 3 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1

e poi sostituito comma 4 e modificata lett. a) comma 6 da art. 34 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Contributi sugli investimenti
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto ammortamento mutui;
c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalità, alla qualità ambientale e alla logistica dei trasporti.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili nè tra loro nè con altre provvidenze finanziarie previste da leggi regionali oltre il limite del 70%.
4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi dei concessionari e affidatari sui beni ferroviari di proprietà della Regione.
5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e altre prestazioni professionali.
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:
a) gli enti locali e le loro agenzie;
b) le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale;
c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli accordi di programma di cui agli artt. 11 e 12 oppure, sentita la Commissione consiliare competente, in specifiche convenzioni.
7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi nonchè le modalità di revoca.
8. Con l'atto di concessione, la Giunta regionale può altresì disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo non superiore al 50% del contributo concesso.

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