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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Capo I
NORME TRANSITORIE
Art. 44

(sostituito art. 44 da art. 41 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1. E' fissata al 31 dicembre 2003 la scadenza degli affidamenti diretti in materia di servizi ferroviari.
2. La Regione procede alla costituzione della società di gestione della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della società acquisita a norma della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società " FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata " ).
3. La Regione procede alla costituzione della società e all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione della rete di sua competenza. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).
4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione può ridurre la percentuale della propria partecipazione alla società per i servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote esclusivamente a enti locali oppure a società di cui gli enti locali stessi detengano la proprietà maggioritaria assoluta.
Art. 45

(sostituito comma 4, abrogato comma 5, aggiunti commi 4 bis e 7 bis da art. 42 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1. Gli enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli enti locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso l'affidamento diretto dei servizi autofilotranviari ai propri consorzi.
2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, è confermata al 31 dicembre 2000 la validità degli accordi di programma e di servizio stipulati dalla Regione con gli enti locali e i loro Consorzi per i servizi di trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione della gestione dei servizi.
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 Sito esterno, possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Sito esterno
4 bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari aggiornamenti degli affidamenti, nonchè dei contratti di servizio in essere. Le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.
5. abrogato
6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le società derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi autofilotranviari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di società miste tra soggetti pubblici e privati.
7. Il subaffidamento da parte delle società derivanti dalla trasformazione è subordinato all'assenso dell'ente competente, il quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo di produzione del servizio senza danno per la qualità dello stesso.
7 bis. La Regione può individuare motivazioni eccezionali che giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Art. 46
Procedimenti in corso
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge in base alla quale furono iniziati.
2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla L.R. 12 dicembre 1995, n. 58, concernente " Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della legge 30 maggio 1995, n. 204 Sito esterno, recante " Interventi urgenti in materia di trasporti " ".
Art. 47
Conferenza di concertazione
1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 10, l'intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi è raggiunta nell'ambito di una apposita Conferenza di concertazione. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato in materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle province, dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli altri comuni, di cui 4 montani, e di una comunità montana.
2. La Regione stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1.

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