LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo VII
ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 41
Servizi aerei
a) i collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione;
b) i servizi elicotteristici.
Art. 42
(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)
Servizi marittimi, lacuali e fluviali
1. I servizi marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale ... riguardano i servizi di cabotaggio e gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente nell'ambito della regione.
Art. 43
(modificata rubrica e comma 2 da art. 40 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)
Competenze
1. Sono di competenza regionale i servizi aerei di cui all'art. 41.
2. Spettano alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, di cui all'art. 42, secondo il principio della prevalente competenza territoriale.