LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 4(già sostituito da art. 2 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1;aggiunto comma 3 bis da art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, poi sostituito comma 2 da art. 43 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14, poi modificato comma 1, aggiunte lett. b bis) e b ter) e sostituito comma 3 da art. 34 L.R. 27 luglio 2018, n. 11 , infine sostituito comma 3 bis. da art. 11 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge