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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 14 bis
Subaffidamento della gestione
1. L'ente competente può autorizzare il subaffidamento della gestione, fatte salve le quote della gestione in corso, con l'obiettivo di raggiungere il limite massimo del 15 per cento dell'affidamento complessivo entro il periodo di tre anni dall'affidamento dei servizi tramite procedure concorsuali. Il limite di cui sopra è regolato dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 8 della presente legge. Tale atto potrà prevedere proroghe al limite temporale precedente, qualora si verifichino particolari e motivate condizioni di gestione del servizio.
2. L'ente competente stabilisce i criteri e le modalità del subaffidamento nei documenti di indizione delle procedure concorsuali per l'affidamento. Restano preminenti in ogni caso gli obiettivi di qualità e quantità del servizio da erogare, stabiliti nell'atto di affidamento e nel contratto di servizio.
1.
2.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005.

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