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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 19

(modificato comma 1, sostituito comma 2, modificata lett. b) del comma 3 e aggiunti commi 5 bis e 5 ter da art. 18 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale
1. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale ..., una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 comma 3, l'Agenzia è costituita nei modi e nelle forme individuati dagli enti locali, tra cui il consorzio di funzioni, consorzio impresa o società di capitali di proprietà esclusiva degli enti stessi. Gli enti locali non possono cedere quote a soggetti diversi. L'Agenzia può essere costituita a seguito di scissione dei consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo statuto dell'Agenzia può prevedere che gli incarichi di amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento della stessa siano attribuiti, in ragione del mandato elettivo, ad amministratori o consiglieri della Provincia o dei Comuni. Gli enti locali possono integrare il ruolo dell'Agenzia tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine della gestione e del controllo complessivo della mobilità delle persone e delle merci. Per adempiere a tali funzioni le Agenzie possono avvalersi di personale proprio o trasferito dagli enti locali nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente e dai contratti di settore.
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
b) gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari.
4. L'agenzia può intervenire negli accordi di programma di cui all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni ad essa attribuite dagli enti locali.
5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c) all'agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena responsabilità degli enti locali l'atto di affidamento, la stipula del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.
5 bis. All'Agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2, può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa può essere conferita la proprietà di detti beni.
5 ter. Le Agenzie costituite per diversi ambiti territoriali provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esplicare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005.

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