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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Capo II
PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI
Sezione I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE
Art. 4
Partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria
1. La Regione partecipa alla programmazione nazionale dei trasporti in via prioritaria nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni.
2. La Regione partecipa alla programmazione comunitaria dei trasporti in via prioritaria nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.
Art. 5

(modificato comma 1 e sostituito comma 4 da art. 4 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Piano Regionale Integrato dei Trasporti
1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e il trasporto pubblico regionale e locale con il concorso degli enti locali e tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani ... predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alla massima integrazione delle scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.
2. Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione secondo le finalità e i principi definiti agli artt. 1 e 2.
3. La Regione, mediante il PRIT:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse regionale e locale;
c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime, aeree, interportuali e autofilotranviarie;
d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale e comunitaria.
4. Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), verificando la congruenza con gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto e con le direttive 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, come già recepite nella normativa statale, tenendo conto degli accordi sulla qualità dell'aria sottoscritti con gli enti locali, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.
5. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 6
Programmazione di bacino provinciale
1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilità di area vasta, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità. Su tali ambiti agiscono gli strumenti delle programmazioni provinciali, sia generali sia settoriali che riguardino i trasporti, i Piani del traffico della viabilità extraurbana e i piani urbani della mobilità di area vasta.
2. La Provincia, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, individua gli ambiti intercomunali ove promuovere la formazione dei piani di area vasta di cui al comma 1, propone i documenti preliminari di indirizzi e promuove i relativi accordi di programma.
3. Qualora i suddetti piani di livello intercomunale comportino varianti alla pianificazione territoriale e urbanistica si applicano le procedure di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 7
Programmazione di livello comunale
1. I Comuni così come individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono tenuti all'adozione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione al trasporto pubblico e alla mobilità pedonale e ciclabile, così come indicati dalle direttive europee, dai piani di trasporto e dalle leggi statali e regionali. Sito esterno
2. La Regione, nell'ambito delle azioni di attuazione dei principi della mobilità sostenibile, della sua regolamentazione e di sviluppo della integrazione modale, di cui all'articolo 30 della presente legge, promuove e finanzia prioritariamente l'attuazione degli interventi, volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità, previsti nei piani urbani della mobilità e nei piani urbani del traffico.
3. La Regione può inoltre promuovere interventi di Comuni singoli o associati che non sono compresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei piani urbani del traffico.
4. I piani di settore di livello comunale seguono le procedure di approvazione di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000 e possono apportare modifiche o integrazioni, relativamente alle infrastrutture per la mobilità previste dal piano operativo comunale, ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge regionale n. 20 del 2000. Sito esterno
Sezione II
PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 8

(modificato comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 7

L.R. 28 aprile 2003 n. 8 Sito esterno)

Atto di indirizzo generale
1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale per la elaborazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12 e per la programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.
1 bis. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente il consuntivo dell'attività svolta e le previsioni operative conseguenti.
Art. 9

(aggiunto alinea, modificata lett. b), aggiunta lett. c bis), i bis) e i ter), sostituite lett. f) e h) al comma 1, modificato comma 2 da

art. 8 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 Sito esterno)

Servizi minimi
1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento: Sito esterno
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali;
b) alla salvaguardia, al potenziamento ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
c) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;
c bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione;
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;
f) alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla vivibilità delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili, favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;
g) ai parametri territoriali e di popolazione;
h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste;
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della circolazione.
i bis) a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e lavorativo, la fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e amministrative;
i ter) a servire il territorio delle Comunità montane e le aree a bassa frequentazione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ..., possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali.
Art. 10
Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, la Regione perviene all'intesa, relativa ai servizi minimi, in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. Sito esterno Sito esterno
Sezione III
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 11

(modificato alinea comma 2, sostituito comma 3 Sito esterno

da art. 10 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 Sito esterno)

Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni
1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed eventualmente con altre regioni quale strumento di attuazione del coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità.
2. Gli accordi, tenendo conto delle valutazioni della competente Commissione consiliare, individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di erogazione;
e) il periodo di validità.
3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la partecipazione delle Province e dei Comuni agli accordi di cui al comma 1. Alla Conferenza partecipano anche le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale. Qualora l'accordo rivesta importanza per una parte rilevante del territorio regionale, la Regione organizza la partecipazione degli enti locali interessati acquisendone l'intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. Sito esterno Sito esterno
Art. 12

(sostituiti commi 1 e 5 da art. 11 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 Sito esterno)

Accordi di programma con gli enti locali
1. La Regione, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato.
2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli enti locali, anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.
3. Gli enti locali possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti interessati al governo e alla gestione della mobilità.
4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di cui all'art. 10, quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
5. Gli indirizzi, di cui all'articolo 8, per la stipula degli accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e ambientali, dei consumatori e degli utenti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005. Quest'ultimo termine, ai sensi del comma 4 dell' art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, è spostato al 31 ottobre 2005.

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