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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 12

(sostituiti commi 1 e 5 da art. 11 L.R. 28 aprile 2003 n. 8, poi modificato comma 4 da art. 43 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14)

Accordi di programma con gli enti locali
1. La Regione, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato.
2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli enti locali, anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.
3. Gli enti locali possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti interessati al governo e alla gestione della mobilità.
4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base della determinazione di cui all'art. 10, quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
5. Gli indirizzi, di cui all'articolo 8, per la stipula degli accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e ambientali, dei consumatori e degli utenti.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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