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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 14

(già sostituito da art. 13 L.R. 28 aprile 2003 n. 8;modificato comma 1 da art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 ,poi sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 13 dicembre 2011 n.20)

Subentro di impresa
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure concorsuali, ovvero al diverso momento di definizione tra l'ente competente e le organizzazioni sindacali degli aspetti previsti dall'articolo 13, comma 6 continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è regolato, nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i principi dell'articolo 2112 del codice civile, anche per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro, altresì nel rispetto della normativa aziendale vigente relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori dipendenti alla data del subentro stesso.
2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto o trasferiti oppure conferiti da enti pubblici, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, venendo compensato, in caso di contributo parziale, secondo la modalità e le valutazioni preventivamente riportate negli atti di gara e stabilite nel contratto di servizio, tra il soggetto proprietario e l'ente medesimo. Nessuna compensazione è dovuta nel caso in cui i beni risultino acquistati totalmente con contributo pubblico o trasferiti oppure conferiti da enti pubblici, fermo restando quanto stabilito all'articolo 13, comma 9. Il subentro riguarda anche le condizioni e i vincoli di cui all'articolo 35.
3. In sede di bando l'ente competente definirà la sede del sistema centralizzato di controllo, le modalità di rilevamento e di uso dei dati relativi alla puntualità e alla qualità del servizio sia per le finalità operative delle imprese di gestione, sia per le funzioni di controllo previste dal contratto di servizio. Nel caso il sistema centralizzato di controllo sia dato in affidamento alle società di gestione l'ente competente definirà nel contratto di servizio le modalità di accesso autonomo a tali dati dell'ente incaricato delle funzioni di controllo. Tutti i dati sono a disposizione della Regione.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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