LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 13 novembre 2001 n. 38 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 L.R. 28 luglio 2004 n. 17 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 28 luglio 2006 n. 13 L.R. 21 dicembre 2007 n. 29 L.R. 30 giugno 2008 n. 10 L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 1 agosto 2019, n. 17 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 12 luglio 2023, n. 7(sostituito da art. 8 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20, poi sostituito comma 6 da art. 23 L.R. 25 luglio 2013 n. 9)
Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge